Il Decreto-Legge 175/2025, pubblicato il 21 novembre 2025 in Gazzetta Ufficiale, introduce misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento interviene sul quadro normativo già ridefinito dal D.Lgs. 190/2024, con l’obiettivo di facilitare e accelerare la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, fotovoltaico incluso, e rendere più agevole l’accesso agli strumenti del piano Transizione 5.0.
Il collegamento con il D.Lgs. 190/2024 e il Testo Unico Rinnovabili
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024, il legislatore aveva già ridefinito la disciplina autorizzativa degli impianti rinnovabili, introducendo tre regimi amministrativi distinti in funzione di potenza, tipologia e contesto territoriale dell’impianto:
- attività libera
- procedura abilitativa semplificata (PAS)
- autorizzazione unica (AU)
Il decreto prevedeva inoltre una mappatura nazionale delle aree idonee da parte del GSE.
Nuove regole su aree idonee e agrivoltaico
Il Decreto-Legge 175/2025 interviene in modo strutturale sulla normativa delle aree idonee. Le disposizioni precedentemente contenute nell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 vengono trasferite nel nuovo art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024, che diventa il riferimento unico all’interno del Testo Unico Rinnovabili.
In pratica, la classificazione delle aree idonee, prima disciplinata dal D.Lgs. 199/2021, viene ora regolata direttamente all’interno del D.Lgs. 190/2024. Questo cambiamento punta a semplificare e rendere più coerente la normativa sulle fonti rinnovabili, concentrando in un unico testo l’intera disciplina delle “aree idonee”.
Le nuove categorie di aree idonee agli impianti rinnovabili
Il nuovo articolo 11-bis del D.Lgs. 190/2024 definisce le aree considerate idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili su terraferma. Tra le principali categorie rientrano:
- siti con impianti esistenti soggetti a interventi di potenziamento, rifacimento o repowering che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%, con le eccezioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio per nuove aree occupate;
- aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- cave, miniere e discariche dismesse, in condizioni di degrado ambientale o non più sfruttabili;
- aree infrastrutturali (ferroviarie, autostradali, aeroportuali o del demanio militare);
- beni immobili dello Stato non inclusi in programmi di valorizzazione o dismissione;
- aree industriali e di servizio, inclusi stabilimenti produttivi, parcheggi coperti, poli logistici, invasi idrici e porzioni ricadenti nel perimetro del servizio idrico integrato.
Aree idonee specifiche per il fotovoltaico
Per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree sopra citate, sono considerate idonee anche:
- aree interne a stabilimenti e impianti industriali non agricoli (inclusi quelli con AIA) e aree agricole entro 350 metri;
- aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri;
- edifici e relative superfici esterne pertinenziali;
- aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, logistica o centri di elaborazione dati;
- aree destinate a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
- invasi idrici, laghi di cave e miniere dismesse o degradate;
- impianti e relative aree di pertinenza del servizio idrico integrato.
Fotovoltaico a terra in aree agricole: limiti ed eccezioni
Il fotovoltaico a terra in aree agricole rimane soggetto a vincoli stringenti, con limitazioni significative all’occupazione del suolo. Nel testo sono indicate alcune eccezioni principali:
- Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)
- progetti finanziati dal PNRR
- impianti agrivoltaici, che consentono compatibilità con le attività agricole e pastorali
Regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee
Il nuovo articolo 11-quater introduce procedure amministrative semplificate per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee. Per gli interventi ricompresi negli allegati A e B, l’installazione in aree idonee non richiede l’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica.
L’autorità paesaggistica fornisce comunque un parere obbligatorio ma non vincolante, entro i termini previsti per il rilascio degli atti di assenso secondo gli articoli 7 (attività libera) e 8 (PAS).
Per gli interventi di cui all’allegato C che ricadono in aree idonee, l’autorità paesaggistica esprime un parere obbligatorio e non vincolante anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale.
Definizione di impianti agrivoltaici
Infine, con il D.L. 175/2025, all’art. 4 del D.Lgs. 190/2024 viene aggiunta la definizione di impianto agrivoltaico. Un impianto agrivoltaico è un impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione.
Per garantire tale continuità, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
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FAQ
Cos’è il Decreto-Legge 175/2025 e perché è rilevante per le imprese?
<p>Il <strong>Decreto-Legge 175/2025</strong>, pubblicato il <strong>21 novembre 2025</strong> in Gazzetta Ufficiale, introduce misure urgenti legate al <strong>Piano Transizione 5.0</strong> e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel testo viene descritto come un provvedimento che apporta modifiche significative a un quadro normativo già aggiornato in precedenza, con l’intento di rendere più semplice e veloce la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, fotovoltaico incluso.</p>
<p>Per le imprese è rilevante perché punta a facilitare sia l’implementazione di impianti rinnovabili sia l’accesso agli strumenti del piano Transizione 5.0. In altre parole, l’attenzione non è solo sull’installazione degli impianti, ma anche su un contesto più ampio di regole e procedure che incidono sulle tempistiche e sulla gestione amministrativa dei progetti. In questo scenario, comprendere cosa cambia diventa utile per pianificare investimenti, valutare dove realizzare gli impianti e impostare correttamente le pratiche autorizzative e i passaggi richiesti, soprattutto quando entrano in gioco aree idonee, vincoli territoriali e iter semplificati.</p>
Qual è il legame tra D.L. 175/2025, D.Lgs. 190/2024 e Testo Unico Rinnovabili?
Il testo spiega che il D.L. 175/2025 interviene su un quadro già ridefinito dal D.Lgs. 190/2024, indicato come riferimento centrale per la disciplina autorizzativa degli impianti rinnovabili. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024, erano stati introdotti tre regimi amministrativi distinti in base a potenza, tipologia e contesto territoriale dell’impianto: attività libera, PAS e autorizzazione unica (AU).
Il D.L. 175/2025 si inserisce in questo contesto modificando e “riordinando” alcuni aspetti, in particolare quelli relativi alle aree idonee. La novità chiave descritta è lo spostamento delle disposizioni prima contenute nell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 dentro il nuovo art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024. In questo modo, la disciplina sulle aree idonee viene concentrata all’interno del Testo Unico Rinnovabili, con l’obiettivo dichiarato di semplificare e rendere più coerente l’insieme delle regole che guidano la localizzazione e l’autorizzazione degli impianti rinnovabili.
Cosa sono le “aree idonee” e cosa cambia con il nuovo art. 11-bis?
Le aree idonee sono quelle considerate favorevoli all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, perché inquadrate in un regime normativo che mira a ridurre ostacoli e tempi autorizzativi. Nel testo viene evidenziato che, prima del D.L. 175/2025, la disciplina sulle aree idonee era regolata dall’art. 20 del D.Lgs. 199/2021. Con il nuovo decreto, queste disposizioni vengono trasferite nel nuovo art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024.
Il cambiamento principale è quindi di “sede normativa”: la classificazione delle aree idonee viene spostata e regolata direttamente nel D.Lgs. 190/2024, che diventa il riferimento unico all’interno del Testo Unico Rinnovabili. Il testo sottolinea che questo passaggio semplifica e rende più coerente la normativa, perché concentra in un unico documento l’intera disciplina sulle aree idonee. Per le imprese e per chi sviluppa impianti, questo significa avere un quadro di riferimento più unitario per identificare le aree ammesse e valutare, fin dalla fase di progettazione, come impostare il percorso autorizzativo e quali condizioni territoriali possono incidere sull’iter.
Quali sono le principali categorie di aree idonee per impianti rinnovabili e fotovoltaico?
Il testo elenca le principali categorie di aree idonee definite dal nuovo art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024 per l’installazione di impianti rinnovabili su terraferma. Tra queste rientrano siti con impianti esistenti che possono essere oggetto di potenziamento, rifacimento o repowering (con limiti sulla variazione dell’area occupata), aree di bonifica individuate ai sensi del D.Lgs. 152/2006, cave, miniere e discariche dismesse in degrado, aree infrastrutturali (come ferroviarie, autostradali e aeroportuali), beni immobili dello Stato non inclusi in programmi di valorizzazione o dismissione, e aree industriali e di servizio (stabilimenti produttivi, parcheggi coperti, poli logistici, invasi idrici e porzioni nel perimetro del servizio idrico integrato).
Per il fotovoltaico, il testo aggiunge ulteriori aree considerate idonee: aree interne a stabilimenti e impianti industriali non agricoli (inclusi quelli con AIA) e aree agricole entro 350 metri, aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri, edifici e superfici pertinenziali, aree a destinazione industriale/direzionale/artigianale/commerciale/logistica o data center, aree destinate a parcheggi limitatamente alle coperture, invasi idrici e laghi di cave/miniere dismesse o degradate, e impianti del servizio idrico integrato con relative pertinenze. Questa classificazione aiuta a orientare la scelta dei siti e la pianificazione dei progetti.
Quali semplificazioni introduce l’art. 11-quater per gli impianti in aree idonee?
Il testo indica che il nuovo art. 11-quater introduce procedure amministrative semplificate per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee. Per gli interventi ricompresi negli allegati A e B, l’installazione in aree idonee non richiede l’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica.
Questo non significa però che l’aspetto paesaggistico venga ignorato: l’autorità paesaggistica rilascia comunque un parere obbligatorio ma non vincolante entro i termini previsti per gli atti di assenso secondo gli articoli 7 (attività libera) e 8 (PAS). Inoltre, per gli interventi dell’allegato C in aree idonee, l’autorità paesaggistica esprime un parere obbligatorio e non vincolante anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale. Nel complesso, il testo descrive un impianto procedurale che mira a ridurre passaggi autorizzativi “bloccanti” pur mantenendo un presidio consultivo sugli aspetti paesaggistici.
Che cos’è un impianto agrivoltaico secondo il D.L. 175/2025?
Secondo il testo, con il D.L. 175/2025 viene aggiunta all’art. 4 del D.Lgs. 190/2024 la definizione di impianto agrivoltaico. Un impianto agrivoltaico è descritto come un impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione.
Per garantire tale continuità, il testo specifica che l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. L’idea, così come riportata, è mantenere la compatibilità tra produzione energetica e attività agricole o di pascolo, evitando che l’installazione interrompa o renda impraticabili le attività sul terreno. Questa definizione si collega anche alle eccezioni indicate per il fotovoltaico a terra in aree agricole, dove gli impianti agrivoltaici rappresentano una delle opzioni che consentono la compatibilità con le attività agricole e pastorali.
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