Decreto-Legge 175/2025: cosa cambia per fotovoltaico e rinnovabili

Pannelli fotovoltaici a terra vicino a infrastrutture e area industriale, scenario di aree idonee

Il Decreto-Legge 175/2025, pubblicato il 21 novembre 2025 in Gazzetta Ufficiale, introduce misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento interviene sul quadro normativo già ridefinito dal D.Lgs. 190/2024, con l’obiettivo di facilitare e accelerare la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, fotovoltaico incluso, e rendere più agevole l’accesso agli strumenti del piano Transizione 5.0.

Il collegamento con il D.Lgs. 190/2024 e il Testo Unico Rinnovabili

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024, il legislatore aveva già ridefinito la disciplina autorizzativa degli impianti rinnovabili, introducendo tre regimi amministrativi distinti in funzione di potenza, tipologia e contesto territoriale dell’impianto:

  • attività libera
  • procedura abilitativa semplificata (PAS)
  • autorizzazione unica (AU)

Il decreto prevedeva inoltre una mappatura nazionale delle aree idonee da parte del GSE.

Nuove regole su aree idonee e agrivoltaico

Il Decreto-Legge 175/2025 interviene in modo strutturale sulla normativa delle aree idonee. Le disposizioni precedentemente contenute nell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 vengono trasferite nel nuovo art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024, che diventa il riferimento unico all’interno del Testo Unico Rinnovabili.

In pratica, la classificazione delle aree idonee, prima disciplinata dal D.Lgs. 199/2021, viene ora regolata direttamente all’interno del D.Lgs. 190/2024. Questo cambiamento punta a semplificare e rendere più coerente la normativa sulle fonti rinnovabili, concentrando in un unico testo l’intera disciplina delle “aree idonee”.

Le nuove categorie di aree idonee agli impianti rinnovabili

Il nuovo articolo 11-bis del D.Lgs. 190/2024 definisce le aree considerate idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili su terraferma. Tra le principali categorie rientrano:

  • siti con impianti esistenti soggetti a interventi di potenziamento, rifacimento o repowering che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%, con le eccezioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio per nuove aree occupate;
  • aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
  • cave, miniere e discariche dismesse, in condizioni di degrado ambientale o non più sfruttabili;
  • aree infrastrutturali (ferroviarie, autostradali, aeroportuali o del demanio militare);
  • beni immobili dello Stato non inclusi in programmi di valorizzazione o dismissione;
  • aree industriali e di servizio, inclusi stabilimenti produttivi, parcheggi coperti, poli logistici, invasi idrici e porzioni ricadenti nel perimetro del servizio idrico integrato.

Aree idonee specifiche per il fotovoltaico

Per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree sopra citate, sono considerate idonee anche:

  • aree interne a stabilimenti e impianti industriali non agricoli (inclusi quelli con AIA) e aree agricole entro 350 metri;
  • aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri;
  • edifici e relative superfici esterne pertinenziali;
  • aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, logistica o centri di elaborazione dati;
  • aree destinate a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
  • invasi idrici, laghi di cave e miniere dismesse o degradate;
  • impianti e relative aree di pertinenza del servizio idrico integrato.

Fotovoltaico a terra in aree agricole: limiti ed eccezioni

Il fotovoltaico a terra in aree agricole rimane soggetto a vincoli stringenti, con limitazioni significative all’occupazione del suolo. Nel testo sono indicate alcune eccezioni principali:

  • Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)
  • progetti finanziati dal PNRR
  • impianti agrivoltaici, che consentono compatibilità con le attività agricole e pastorali

Regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee

Il nuovo articolo 11-quater introduce procedure amministrative semplificate per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee. Per gli interventi ricompresi negli allegati A e B, l’installazione in aree idonee non richiede l’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica.

L’autorità paesaggistica fornisce comunque un parere obbligatorio ma non vincolante, entro i termini previsti per il rilascio degli atti di assenso secondo gli articoli 7 (attività libera) e 8 (PAS).

Per gli interventi di cui all’allegato C che ricadono in aree idonee, l’autorità paesaggistica esprime un parere obbligatorio e non vincolante anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale.

Definizione di impianti agrivoltaici

Infine, con il D.L. 175/2025, all’art. 4 del D.Lgs. 190/2024 viene aggiunta la definizione di impianto agrivoltaico. Un impianto agrivoltaico è un impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione.

Per garantire tale continuità, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

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